Art. 18.
(Fondo di solidarietà).

      1. Al fine di contribuire all'integrazione da parte dei comuni del canone in favore degli assegnatari meno abbienti, è istituito presso ogni IACP un fondo di solidarietà.
      2. Gli IACP destinano il 20 per cento dei proventi per canoni di locazione all'alimentazione del fondo di solidarietà di cui al comma 1.
      3. Il fondo di solidarietà di cui al comma 1 è posto a disposizione dei comuni che, sulla base di comprovate esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario, integrano i canoni di locazione ai sensi dell'articolo 17. Il fondo è ripartito tra i comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dello IACP in proporzione agli alloggi gestiti esistenti nel singolo comune.